LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Visti  gli  atti del proc. r.g.r. n. 4575/1992, udita la relazione
 del presidente, ritiene in fatto e in diritto quanto segue.
    La sig. Boldini Maria Giuseppina, pensionata del  Ministero  della
 pubblica  istruzione, con istanza 23 dicembre 1991 - premesso di aver
 subito negli anni 1988, 1989, 1990  e  1991  una  ritenuta  irpef  di
 complessive  lire  16.468.391,  calcolata sull'intero ammontare della
 pensione -  chiedeva  alla  intendenza  di  finanza  di  Piacenza  il
 rimborso   del  40%  di  tale  ritenuta,  in  applicazione  analogica
 dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n.  69,  convertito
 in  legge  27  aprile  1989,  n. 154, che, a decorrere dal 1› gennaio
 1988, aveva equiparato i vitalizi corrisposti ai senatori e deputati,
 cessati  dalla  carica, alle rendite vitalizie di cui al primo comma,
 lett. h) dell'art. 47 del t.u.  approvato  con  d.P.R.  n.  917/1986,
 rendendoli,  per l'effetto, soggetti ad imposizione irpef nella minor
 misura del 60%.
    La citata contribuente, in data 23 marzo 1992, impugno', avanti  a
 questa   commissione,   il   silenzio-rifiuto  della  amministrazione
 finanziaria in ordine alla surricordata istanza, ribadendo la pretesa
 di  perequazione,  agli  effetti  fiscali,  della  pensione  da  essa
 percepita allo assegno vitalizio, corrisposto ai parlamentari cessati
 dalla  carica,  attesa la assimilazione di tale assegno ai redditi da
 lavoro dipendente e la omogeneita' della funzione previdenziale.
    In ordine alla questione come sopra sollevata si ritiene opportuno
 premettere brevi cenni di carattere legislativo.
    A norma dell'art. 44, lett. e) ed  f),  del  d.P.R.  29  settembre
 1973, n. 597, gli assegni vitalizi corrisposti da regioni, province e
 comuni,  nonche'  dalle  amministrazioni  della Camera, Senato, Corte
 costituzionale  in  dipendenza  della  cessazione  delle  cariche   e
 funzioni,   erano   assimilati   al  reddito  da  lavoro  dipendente,
 costituito anche dalle pensioni e assegni equiparati (art. 46  d.P.R.
 citato).
    A  norma  degli  artt.  24,  secondo comma e 29, quarto comma, del
 d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  600  le  pensioni,  i  vitalizi  e  le
 indennita' dovuti dagli enti e dalle amministrazioni sopraindicate in
 dipendenza  della cessazione delle cariche e funzioni, erano soggetti
 a ritenuta irpef sull'intero ammontare.
   Con l'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui  redditi,
 approvato  con  d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli assegni vitalizi
 surricordati rimasero assimilati ai redditi da  lavoro  dipendente  a
 norma  dell'art.  47,  lett.  i);  ferma  restando  la ritenuta irpef
 sull'intero ammontare  dei  medesimi.  Anche  le  rendite  vitalizie,
 costituite a titolo oneroso, rimasero assimilate ai redditi da lavoro
 dipendente a norma dell'art. 47, lett. h), del t.u. citato; ma furono
 assunte  come reddito per il 60% dell'ammontare percepito del periodo
 di imposta.
    L'art. 33, terzo  comma,  del  d.P.R.  4  febbraio  1988,  n.  42,
 stabili'  che:  per  le  rendite  vitalizie  e per le rendite a tempo
 determinato, di cui all'art. 47, primo comma,  lett.  h),  del  testo
 unico,  si  applica  la  ritenuta prevista dall'art. 24 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 600, commisurata al 60  per  cento  dell'ammontare
 corrisposto.
    Successivamente  l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n.
 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, stabili'  che:  dalla
 data  di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi,
 approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di  cui  al
 secondo  comma  dell'art.  24  e  al penultimo comma dell'art. 29 del
 d.P.R. n. 600/1973 si  intendono  ad  ogni  effetto  equiparati  alle
 rendite  vitalizie  di cui al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del
 t.u. approvato con il citato d.P.R. n. 917/1986. Per effetto di  tale
 equiparazione  i  vitalizi  piu' volte ricordati vennero a costituire
 reddito in ragione del 60% e in egual misura assoggettati a  ritenuta
 irpef.
    Non  cosi'  le  pensioni  da  lavoro dipendente, che costituiscono
 reddito per l'intero ammontare (art. 48, primo comma, del  d.P.R.  n.
 917/1986) e come tali imponibili ai fini irpef (art. 23, primo comma,
 lett. a), del d.P.R. n. 600/1973).
    Quanto  sopra  malgrado la comune origine contributiva e finalita'
 previdenziale dei vitalizi surricordati e delle  pensioni  da  lavoro
 dipendente.
    Orbene  il ricorso in esame solleva implicitamente la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, d.l. 2 marzo
 1989,  n.  69,  convertito  in  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  e
 conseguentemente  dell'art. 48, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986,
 n. 917, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' la
 mancata  equiparazione  delle  pensioni  da  lavoro  dipendente  alle
 rendite  di  cui  all'art.  47,  lett.  h),  del  d.P.R.  n. 917/1986
 surricordato - equiparazione sancita invece per i vitalizi di cui  al
 secondo  comma  dell'art.  24  e  al penultimo comma dell'art. 29 del
 d.P.R. n. 600/1973 -  ne  mantiene  l'assoggettamento  alla  ritenuta
 irpef  per  l'intero  ammontare,  anziche'  in  ragione  del 60% come
 previsto per i vitalizi surricordati.
    Codesta eccezione si appalesa non manifestamente infondata  atteso
 che  dalla  ingiustificata disparita' normativa, come sopra rilevata,
 deriva una sperequazione fiscale in danno dei cittadini  titolari  di
 pensioni  da  lavoro  dipendente;  sperequazione  non  ovviata  dalla
 modesta incidenza della detrazione di imposta  di  cui  all'art.  13,
 primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Inoltre  il giudizio sul ricorso in esame non puo' essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione della  surriferita  questione  di
 legittimita' costituzionale.